Corte di Appello Ancona n. 1651/2023
Pensavamo che la tassatività delle forme di convocazione dell’assemblea condominiale, come previste dal comma 3 dell’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile (raccomandata, PEC, fax o consegna a mano) fosse un dato normativamente e giurisprudenzialmente acquisito. Eppure, la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 1651 del 15 novembre 2023, attribuisce una residua validità anche alla convocazione inviata tramite e-mail ordinaria purché ricorrano determinate condizioni. Il giudice di seconde cure del capoluogo marchigiano ha rigettato le domande di un condomino che lamentava l’invio della convocazione a mezzo e mail ordinaria, chiedendo l’annullamento o la declaratoria di nullità della delibera adottata. La Corte ha ritenuto dirimente la circostanza che non fosse stata sollevata alcuna contestazione in merito alla mancata ricezione della missiva telematica ordinaria e che lo stesso strumento fosse stato utilizzato in passato per la convocazione di altre assemblee condominiali, cui il condomino attore aveva partecipato, senza che avesse mai contestato la forma di convocazione adottata dall’amministrazione condominiale.
Concludendo, ad avviso della Corte di Appello di Ancona, ferma restando la tassatività delle forme previsto dall’art. 3 dell’art. 66 disp. Att.ne c.c, “deve ritenersi che l’uso della stessa non sia vietato, ma a condizione che la ricezione sia garantita e soprattutto – in caso di contestazione – a patto che possa essere provata la comunicazione (Corte di Appello Ancona 1651/2023).

Una risposta
buonasera
riguardo all’invio di una mail anche che sia PEC pur essendo valida come in legge, il sottoscritto non la vede corretta. Motivo che il condomino essendo un lavoratore o pensionato o che , non tutti i giorni è costretto ad aprire il computer per verificare se ci sono MAIL. Questo per ciò che riguarda convocazioni assembleari di condominio.