Intercapedine esistente tra il suolo e la superficie del piano terra e appartenenza alle parti comuni dell’edificio

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Cassazione civile, sez. II, 25 Settembre 2018, n. 22720. Est. Oliva.

Intercapedine esistente tra il suolo e la superficie del piano terra – Appartenenza alle parti comuni dell’edificio – Assenza di titolo diverso – Presunzione – Fondamento – Fattispecie

L’intercapedine esistente tra il piano di posa delle fondazioni di un edificio condominiale – che costituisce il suolo di esso – e la prima soletta del piano interrato, è parte comune dell’edificio, in quanto destinata all’aerazione o coibentazione del fabbricato, se non risulta diversamente dai titoli di acquisto delle singole proprietà, e anzi in quelli del piano terreno e seminterrato non è neppure menzionata tra i confini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che l’area sottostante al pavimento del piano terreno dell’edificio non fosse ricompresa nell’ambito delle parti comuni dello stabile). (massima ufficiale)

(Fonte: ilcaso.it)

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