(Tribunale di Firenze ordinanza 19 settembre 2022)
I limiti temporali e gli adempimenti previsti per accedere al bonus 110% o al bonus facciate non sono derogabili. Per tale motivo è ammissibile – ed è stato accolto dal Tribunale di Firenze – il ricorso ex art. 700 c.p.c del condominio nei confronti di un condomino, proprietario dell’unità ad uso non abitativo posta al piano seminterrato, che impediva l’installazione del ponteggio nell’area di sua proprietà. Nella fattispecie l’accesso al bonus fiscale era stato approvato dall’assemblea condominiale e la delibera non era stata oggetto di impugnazione. (Tribunale di Firenze ordinanza 19 settembre 2022 – Sole 24 Norme e Tributi 18.10.2022 pag. 33 Commento Avv. Rosario Dolce).
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