Dlgs 14/2019 Novità normative in tema di compravendita di edifici in corso di costruzione

  • Da:admin
  • 0 Comment

Sono entrati in vigore lo scorso 16 marzo 2019 gli artt. 389-391 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza contenenti nuove disposizioni in materia di compravendita di edifici in corso di costruzione, Il Dlgs 14/2019, con gli articoli citati, va ad innovare, modificandolo o integrandolo il Dlgs 122/2005.

Le nuove norme sono applicabili (articolo 5, comma 1-ter, Dlgs 122/2005) ai contratti relativi ad edifici per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto (nel caso di permesso di costruire) o presentato (nel caso di Scia o Dia) dopo il 16 marzo 2019. Per le pratiche antecedenti l’entrata in vigore della novella normativa (e quindi sino al 15 marzo) si continueranno ad applicare le disposizioni previgenti

Le novità più rilevanti sono previste dall’articolo 385 Ccii che, in tema di fideiussioni, modificando l’art. 3 commi 1, 3 e 7 del Dlgs 122/2005, introduce le seguenti novità:

  1. a) la fideiussione può essere rilasciata solo da banche e assicurazioni;
  2. b) la fideiussione deve essere predisposta in conformità ad apposto modello standard approvato con decreto del ministro della Giustizia;
  3. c) la fideiussione tutela l’acquirente non più solo per il caso di situazione di crisi del venditore/costruttore ma anche nel caso di mancata consegna della polizza assicurativa decennale, qualora il notaio, incaricato del rogito, attesti di non aver ricevuto la polizza assicurativa che il costruttore deve procurare e l’acquirente comunichi al venditore la propria volontà di recedere dal contratto; – l’efficacia della fideiussione è fissata sino al momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore una copia del rogito contenente gli estremi della polizza assicurativa decennale e l’attestazione della sua conformità al decreto ministeriale.

Dall’art. 386 a norma del quale la consegna da parte del costruttore alla data del rogito della polizza assicurativa decennale è prevista a pena di nullità del contratto; Introduce, anche, l’obbligo di menzionare nel rogito gli estremi identificativi della polizza assicurativa e di attestarne la sua conformità al decreto ministeriale; ed infine, la possibilità di escutere la fideiussione consegnata in sede di contratto preliminare qualora sia mancata la consegna della polizza assicurativa.

Dall’articolo 388 del Ccii che prescrive l’obbligo dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata per il contratto preliminare relativo a edifici da costruire; e, inoltre, l’obbligo di indicare in tale contratto gli estremi della fideiussione e l’attestazione della sua conformità al modello standard da approvarsi con decreto ministeriale.

Pubblicato in: Senza categoria

Commenti

Nessuna risposta a “Dlgs 14/2019 Novità normative in tema di compravendita di edifici in corso di costruzione”

Nessun commento ancora.

Lascia un commento